COSA AVVERREBBE QUALORA UN PAPA CADESSE IN ERESIA

COSA AVVERREBBE QUALORA UN PAPA CADESSE IN ERESIA

L’Enciclopedia Cattolica, Eresia, 1914, Volume 7, pagina 261: “Il Papa stesso, ove notoriamente reo di eresia, cesserebbe di essere Papa perciò egli cesserebbe di essere membro della Chiesa.” [1]

L’eresia è l’ostinato rinnego o dubbio, da parte di una persona battezzata, di un articolo di Fede Cattolica e Divina. In altre parole, una persona battezzata deliberatamente rinnegante un insegnamento autoritativo della Chiesa Cattolica è un eretico.

Martin Lutero, forse il più notorio eretico della storia Ecclesiastica, fra le tante, insegnò l’eresia della giustificazione mediante la sola Fede.

A prescindere dalla realtà donde gli Antipapi regnarono, regnano e regnino da Roma in virtù di elezioni non-canoniche la Chiesa Cattolica insegna che se un Papa divenisse un eretico egli perderebbe automaticamente il suo ufficio e cesserebbe di essere il Papa. Tale è l’insegnamento di tutti i dottori e dei padri della Chiesa che affrontarono la questione.

San Roberto Bellarmino, cardinale e dottore della Chiesa, De Romano Pontefice, II, 30: “Un Papa manifestamente eretico cesserebbe automaticamente, per sé, di essere Papa e capo, proprio come egli cesserebbe automaticamente di essere un Cristiano ed un membro della Chiesa. Laonde, egli potrebbe essere giudicato e punito dalla Chiesa. Tale è l’insegnamento di tutti gli antichi padri, i quali insegnarono che gli eretici manifesti perdono immediatamente tutta la giurisdizione.”

San Roberto Bellarmino, cardinale e dottore della Chiesa, De Romano Pontefice, II, 30: “Questo principio è certissimo. Il non-Cristiano non può in alcun modo essere Papa, come ammesso da Gaetano stesso (ibidem, c. 26). La ragione per ciò è che egli non può essere ciò che non è; orbene, colui non essente un Cristiano non è un membro della Chiesa ed un eretico manifesto non è un Cristiano, come chiaramente insegnato da San Cipriano (libro 4, epistola 2), da Sant’Atanasio (scritto 2 contro gli Ariani), da Sant’Agostino (libro “The great Christ”, capitolo 20), da San Girolamo (contro Lucifero) ed altri; laonde l’eretico manifesto non può essere Papa.”

San Francesco Di Sales, XVII secolo, dottore della Chiesa, “The Catholic controversy”, pagine 305-306: “Orbene, quando egli [il Papa] è esplicitamente un eretico egli cade ipso facto dalla sua dignità ed al di fuori della Chiesa… “

Sant’Antonino, Somma teologica, citato in “Actes de Vatican I”, Frond publications, 1459: “Nel caso in cui il Papa divenisse un eretico egli si ritroverebbe, per tal fatto stesso e senza altra sentenza, separato dalla Chiesa. Una testa separata dal corpo, sintantoché essa rimanga separata, non può e non potrebbe essere la testa dello stesso corpo dal quale essa è e sarebbe stata tagliata. Un Papa separato dalla Chiesa mediante l’eresia, dunque, per tale fatto stesso, cesserebbe di essere la testa della Chiesa. Egli non potrebbe essere un eretico e rimanere Papa, perciocché, giacché egli sarebbe al di fuori della Chiesa, egli non possederebbe le chiavi della Chiesa.”

La verità donde un eretico non può essere Papa è radicata nel dogma per il quale gli eretici non sono membri della Chiesa Cattolica

Dovrebbe essere notato che l’insegnamento dei santi e dei dottori della Chiesa, succitato, per cui un Papa divenente eretico cesserebbe automaticamente di essere Papa, è radicato nell’infallibile dogma donde un eretico non è un membro della Chiesa Cattolica.

Papa Eugenio IV, Concilio di Firenze, Cantate Domino, 1441: “La Santa Romana Chiesa crede, professa e predica fermamente che tutti coloro al di fuori della Chiesa Cattolica, non solamente i pagani ma anche i Giudei o gli eretici e gli scismatici, non possono condividere la vita eterna ed andranno nel fuoco eterno che fu preparato per il Diavolo ed i suoi angeli, a meno che essi siano uniti alla Chiesa prima della fine delle loro vite…” [2]

Papa Pio XII, Mystici corporis Christi (23), 29/06/1943: “Poiché non ogni peccato, per quanto grave esso sia, è tale per sua propria natura da separare un uomo dal corpo della Chiesa, come lo scisma, l’eresia o l’apostasia.” [3]

È visibile la verità per cui è un insegnamento della Chiesa Cattolica che un uomo sarebbe separato dalla Chiesa in caso di eresia, di scisma o di apostasia.

Papa Leone XIII, Satis cognitum (9), 29/06/1896: “La pratica della Chiesa è sempre stata la stessa, come dimostrato dall’unanime insegnamento dei padri, i quali erano abituati a considerare al di fuori della comunione Cattolica ed alieno alla Chiesa chiunque recedesse nel minimo grado da punto di morale alcuno proposto dal suo autoritativo Magistero.” [4]

Papa Leone XIII, Satis cognitum (9), 29/06/1896: “Nessuno che creda malamente in tutte tali eresie può per tale ragione considerarsi Cattolico od appellarsi tale. Poiché potrebbero sorgere alcune altre eresie, le quali non sono esposte in questo nostro lavoro ed ove alcuno aderisse ad una singola di esse egli non sarebbe Cattolico.” [5]

Papa Innocenzo III, Eius exemplo, 18/12/1208: “Con il cuore noi crediamo e con la bocca noi confessiamo l’una Chiesa, non degli eretici, ma la Santa Romana, Cattolica ed Apostolica Chiesa, fuori dalla quale noi crediamo che nessuno è salvato.” [6]

Sicché, non è meramente l’opinione di certuni santi e dottori della Chiesa quella per la quale un eretico cesserebbe di essere Papa, essa è un fatto inestricabilmente vincolato all’insegnamento dogmatico. Una verità inestricabilmente vincolata con un dogma è appellata fatto dogmatico. È, quindi, un fatto dogmatico che un eretico non può essere Papa. Un eretico non può essere il Papa giacché colui trovantesi al di fuori non può capeggiare ciò di cui egli è nemmeno un membro.

Papa Leone XIII, Satis cognitum (15), 29/06/1896: “Nessuno, dunque, a meno che in comunione con Pietro può condividere la sua autorità, giacché è assurdo immaginare che colui trovantesi al di fuori comandi nella Chiesa.” [7]

Papa Paolo IV emise una bolla Papale solennemente dichiarante che l’elezione di un eretico come Papa è nulla ed vuota

Nel 1559 Papa Paolo IV emise un’intera bolla Papale trattante il tema e la possibilità di un eretico venente eletto Papa.

Papa Paolo IV.

All’epoca nella quale Paolo IV emise la bolla, sotto citata, vi erano dei pettegolezzi per i quali uno dei cardinali fosse in segreto in Protestante. Di modo da evitare l’elezione di tale eretico al Papato Papa Paolo IV dichiarò solennemente che un eretico non può essere validamente eletto Papa. Trovanosi di sotto delle proposizione pertinenti contenute nella bolla.

Papa Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, 15/02/1559: “1. … Rimembrando anche che dove il pericolo è maggiore esso deve essere contrattaccato più pienamente e più diligentemente, Noi ci siamo preoccupati onde evitare che i falsi profeti e gli altri, anche se dotati di giurisdizione solamente secolare, ingannino letalmente le anime dei semplici, trascinando assieme a loro nella perdizione, distruzione e dannazione innumerevoli genti affidate alla loro cura e governo, che sia in materie spirituali o temporali; Noi ci siamo anche preoccupati onde evitare che incomba su di Noi la testimonianza dell’abominio della desolazione, dettata da Daniele il profeta, nel luogo santo. In luce di ciò, il Nostro desiderio è stato quello di adempiere il Nostro dovere pastorale, sintantoché, con l’aiuto di Dio, Noi ne siamo capaci, di modo da arrestare le volpi occupantisi della distruzione della vigna del Signore e da trattenere i lupi dal gregge, onde evitare che Noi pariamo degli stolti cani da guardia, incapaci di abbaiare, ed onde evitare che Noi periamo con il malvagio fattore e che siamo comparati con l’avido…

6. In aggiunta, mediante questa Nostra costituzione, da rimanere attiva in perpetuo, Noi mettiamo in atto, determiniamo, decretiamo e definiamo che semmai in qualunque tempo apparisse che alcun vescovo, anche se agente come arcivescovo, patriarca o primato, od alcun cardinale della suddetta Romana Chiesa o, come già menzionato, alcun legato od anche il Romano Pontefice, avanti la sua promozione od elevazione a cardinale o Romano Pontefice, abbia deviato dalla Fede Cattolica o sia caduto in eresia:

(I) la promozione od elevazione, anche ove essa fosse stata incontestata e tale mediante il consenso unanime di tutti i cardinali, sarebbe nulla, vuota ed senza valore;

(II) essa non potrebbe acquisire validità, né sarebbe possibile affermare che essa abbia, quindi, acquisito validità, tramite l’accettazione dell’ufficio, della consacrazione, della susseguente autorità, né tramite il possesso dell’amministrazione, né tramite l’intronamento putativo di un Romano Pontefice o venerazione od obbedienza ad esso accordata da tutti, né tramite l’intervallo di alcun periodo di tempo nel situazione antistante;

(III) essa non potrebbe essere considerata parzialmente legittima in modo alcuno…

(IV) coloro, dunque, promossi od elevati verrebbero privati automaticamente, e senza la necessità di alcuna ulteriore dichiarazione, di tutta la dignità, posizione, onore, titolo, autorità, ufficio e potere…

10. Nessuno affatto, pertanto, può infrangere questo documento di Nostra approvazione, re-introduzione, sanzione, statuto e derogazione di volontà e decreti o mediante irosa presunzione contraddirlo. Se alcuno, tuttavia, presumesse di ciò fare che egli sappia la verità per la quale egli è destinato ad incorrere nell’ira di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo.

Avanzata in Roma a San Pietro nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1559, 15 Febbraio, nel quarto anno del Nostro Pontificato.

+ Io, Paolo, vescovo della Chiesa Cattolica… “

Mediante la sua intera autorità Papale Papa Paolo IV dichiarò che l’elezione di un eretico è invalida, anche se essa accadesse per mezzo dell’unanime consenso dei cardinali e venisse accettata da tutti. Papa Paolo IV proclamò anche che egli operava tale dichiarazione di modo da combattere l’avvento dell’abominio della desolazione, discusso da Daniele il profeta, nel luogo santo. Ciò è tremendo, sembrante indicare che il Magistero medesimo stesse connettendo l’eventuale arrivo dell’abominio della desolazione nel luogo santo, Matteo 24:15, con un eretico gabellantesi Papa – forse perciocché l’eretico gabellantesi Papa avrebbe prodotto l’abominio della desolazione nel luogo santo, la nuova “messa”, come si crede sia il caso, o perocché l’Antipapa eretico avrebbe egli stesso costituto l’abominio della desolazione nel luogo santo.

L’Enciclopedia Cattolica ripete tale verità asserita da Papa Paolo IV scandendo che l’elezione di un eretico come Papa sarebbe, certamente, completamente nulla e vuota.

L’Enciclopedia Cattolica, Elezioni Papali, 1914, Volume 11, pagina 456: “Ovviamente, l’elezione di un eretico, di uno scismatico o di una femmina [come Papa] sarebbe nulla ed invalida.” [8]

In linea con la verità donde un eretico non può essere il Papa, la Chiesa insegna che gli eretici non possono essere pregati nel canone della Messa

Un Papa è pregato nell’orazione Te igitur del canone della Messa. Tuttavia, la Chiesa insegna anche che gli eretici non possono essere pregati nel canone della Messa. Se un eretico potesse essere un vero Papa allora vi sarebbe un dilemma insolubile. Ciò malgrado, esso non è un dilemma perciò ché un eretico non può essere un valido Papa.

Libellus professionis fidei, 02/04/517, Professione di Fede prescritta dal Papa Sant’Ormisda: “Dunque, io spero che io meriti di essere nell’una comunione con te, la quale la Sede Apostolica proclama, nella quale vi è l’intera e la vera solidità della religione Cristiana, promettendo che in futuro i nomi di coloro separati dalla comunione con la Chiesa Cattolica, cioè, coloro non concordanti con la Sede Apostolica, non saranno letti durante i sacri misteri. Ma se io deviassi in alcun modo dalla mia professione io confesso che sarei confederato nella mia opinione con coloro i quali io ho condannato. Ciò malgrado, io ho firmato con la mia stessa mano questa mia professione ed a voi, Ormisda, il santo e venerabile Papa della città di Roma, io la ho decretata.” [9]

Papa Benedetto XIV, Ex quo primum (23), 01/03/1756: “Inoltre, gli eretici e gli scismatici sono soggetti alla censura di maggiore scomunica secondo le legge del Canone de Ligu. 23, questione 5 e del Canone Nulli, questione 5, 19. Ma i sacri canoni della Chiesa vietano la preghiera pubblica per gli scomunicati come visibile nel capitolo A nobis 2 e nel capitolo Sacris circa la sentenza della scomunica. Quantunque ciò non proibisca l’orazione per la loro conversione, tale preghiera non deve prendere ancora la forma della proclamazione dei loro nomi nella solenne orazione durante il sacrificio della Messa.” [10]

Papa Pio IX, Quartus supra (9), 06/01/1873: “Per questa ragione Giovanni, vescovo di Costantinopoli, dichiarò solennemente – e ciò fece l’intero ottavo Concilio Ecumenico in seguito – ‘che i nomi di coloro i quali furono separati dalla comunione con la Chiesa Cattolica, vale a dire, di coloro i quali non concordavano su tutte le materie con la Sede Apostolica, non sono da essere letti durante i sacri misteri.”

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.